Articolo primo (Costituzione e sede)
È costituita l’associazione, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, denominata “Associazione Italiana per la Ricerca in Storia Economica – ARiSE“.
L’Associazione ha sede presso la Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale di Bergamo – FLSE in Brembate di Sopra (BG), Via Legler 14.
Articolo secondo (Scopo)
1. L’Associazione ha lo scopo di favorire e promuovere la ricerca, la diffusione e lo sviluppo della Storia economica, intesa sia come disciplina scientifica accademica sia come approccio alla comprensione della realtà contemporanea.
2. A tale fine si propone di:
– progettare, organizzare e sostenere – attraverso la collaborazione interna ed esterna (i.e. con associazioni nazionali ed internazionali) – iniziative volte a facilitare la ricerca scientifica nel campo della Storia economica, promuovendone la qualità e la disseminazione dei risultati;
– favorire, nella salvaguardia degli approcci metodologici e del pluralismo della ricerca, gli scambi scientifico-culturali sia interni che esterni, organizzare riunioni, seminari, convegni, tanto nazionali che internazionali;
– promuovere la formazione di giovani ricercatori negli studi storico-economici;
– rappresentare le istanze della Storia economica presso le istituzioni nazionali del sistema universitario per quanto attiene gli ordinamenti didattici e la ricerca; essere interlocutore presso le istituzioni competenti dei singoli atenei;
– promuovere e trasmettere la conoscenza di temi e questioni di storia economica, anche attraverso l’uso dei mezzi di comunicazione di massa più aggiornati e innovativi, allo scopo di valorizzarne il contributo interpretativo della fenomenologia del presente; favorire i rapporti con gli organismi e le istituzioni locali.
Articolo terzo (Categorie di soci)
1. L’Associazione riconosce al suo interno tre categorie di associati:
– soci ordinari;
– soci sostenitori;
– soci corrispondenti.
2. Vengono iscritti, a loro domanda, nell’Associazione, in qualità di soci ordinari, i professori di ruolo, ordinari, associati, i ricercatori confermati, i ricercatori a tempo determinato e gli assistant professor, altresì i professori straordinari a tempo determinato inquadrati nel SSD SECS-P12 Storia economica-macrosettore 13/C1 Storia Economica, così come i ricercatori della stessa materia incardinati stabilmente presso altre istituzioni di ricerca di diritto pubblico.
I soci Professori DE LUCA Giuseppe, GREGORINI Giovanni e PARIS Ivan, unitamente a tutti i soci ordinari che faranno il loro ingresso nell’Associazione entro la data della prima Assemblea, saranno altresì denominati soci ordinari fondatori.
3. Vengono altresì iscritti nella Associazione, come soci sostenitori gli studiosi italiani della materia che il Consiglio Direttivo ammette, a loro domanda e con presentazione scritta di tre soci, a farne parte per il loro contributo e attività nell’ambito della Storia economica. La domanda deve essere corredata da un breve curriculum dell’attività scientifica dell’aspirante e dall’elenco delle sue pubblicazioni. Di diritto entrano a fare parte di questa categoria i soci ordinari che passano in quiescenza. I soci sostenitori, che maturino i requisiti necessari previsti per l’ammissione quale socio ordinario, di diritto entrano in detta categoria a seguito di comunicazione al Segretario.
4. Gli studiosi stranieri della materia possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a fare parte dell’Associazione in qualità di soci corrispondenti. Il Consiglio Direttivo può altresì ammettere, a loro domanda e con lettera di presentazione di tre soci, in qualità di soci corrispondenti studiosi stranieri della materia che abbiano legami di collaborazione scientifica con l’Associazione.
5. L’ammissione in qualità di socio ordinario o socio sostenitore è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso previsto al successivo articolo 14.
Articolo quarto(Quota annuale)
1. I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, che è fissata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci corrispondenti sono esonerati dal pagamento della predetta quota.
2. Il versamento annuale relativo alla quota associativa deve essere pagato entro il 31 dicembre di ogni anno. Potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo nelle assemblee esclusivamente i soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento delle quote sociali con specifico riferimento alle due ultime annualità. Possono intervenire, senza diritto di voto, i soci corrispondenti.
Articolo quinto (Organi)
1. Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice-Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– le Commissioni.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’incarico e documentate da nota spese.
Articolo sesto (Assemblea dei soci)
1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci ordinari e dai soci sostenitori, in regola con il pagamento delle ultime due quote annuali.
2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo. Solo qualora particolari esigenze dell’Associazione lo esigano il bilancio consuntivo potrà essere approvato in via straordinaria entro cento ottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, mediante avviso scritto, da inviare, con messaggio di posta elettronica, almeno dieci giorni prima rispetto a quello fissato per l’adunanza, contenente il relativo ordine del giorno. L’Assemblea è, inoltre, convocata, se richiesta da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. Della convocazione dell’Assemblea è data notizia via e-mail anche ai soci corrispondenti.
3. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma VII. Ogni deliberazione è presa a maggioranza assoluta dei presenti.
4. L’Assemblea potrà svolgersi anche online con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti in audio-video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
5. L’Assemblea deve:
– approvare il conto consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
– deliberare sull’esclusione dei soci nei casi di cui all’art. 14, comma 1, lett. b);
– eleggere il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, fermo quanto previsto dall’art. 7, comma 2;
– eleggere su proposta del Presidente in carica i Presidenti emeriti qualora diversi da quelli uscenti;
– deliberare su quanto altro demandatole per legge o per Statuto.
6. I soci ordinari e i sotenitori deliberano in Assemblea l’importo delle quote associative annuali.
7. L’Assemblea straordinaria delibera l’approvazione di eventuali modifiche dello Statuto con la presenza di due terzi dei soci ordinari e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci ordinari e sostenitori; mentre lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio con il medesimo quorum costitutivo e il voto favorevole di tre quarti dei soci ordinari e sostenitori.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono contenute in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente, previa approvazione dell’Assemblea medesima. Tutti i verbali sono pubblicati sul sito dell’Associazione e sono liberamente consultabili.
Articolo settimo (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette soci eletti dall’Assemblea. Sei tra cui il Presidente, sono eletti dai soci ordinari e tra i soci ordinari, mentre uno è eletto dai soci sostenitori e tra i soci sostenitori.
2. I membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, rimangono in carica quattro anni e non sono eleggibili per più di un mandato consecutivo.
3. Il Presidente, così come ciascuno dei sette consiglieri, è eletto con la maggioranza relativa dei votanti siano essi soci ordinari che sostenitori.
4. Nelle votazioni che richiedono la maggioranza dei votanti, eventuali parità tra i candidati saranno risolte sulla base dei seguenti criteri:
– verrà data precedenza al socio con anzianità di iscrizione maggiore;
– a parità di data di iscrizione, verrà data precedenza al socio del genere meno rappresentato tra gli altri componenti eletti;
– in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza al socio anagraficamente più giovane.
5. Almeno cento venti giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo indice le elezioni, informando i soci circa la possibilità di candidarsi e le modalità di votazione.
6. Il Consiglio Direttivo rimane in carica sino all’approvazione del quarto bilancio relativo al proprio mandato.
7. Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri membri un Vice-presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Segretario e il Tesoriere. Il Vice-Presidente viene nominato tra i consiglieri eletti dai soci ordinari.
8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in adunanza.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con avviso contenente l’ordine del giorno e spedito, anche solamente per e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione.
10. Spetta al Consiglio Direttivo realizzare la mission associativa anche sul piano internazionale, trovare i fondi necessari a copertura delle attività svolte, formare ed approvare le bozze di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre poi all’Assemblea dei soci.
11. Nel caso in cui venga meno un consigliere subentra il primo dei consiglieri non eletti. In mancanza di consiglieri non eletti, si procederà ad una ulteriore votazione durante l’Assemblea dei soci. Nel caso in cui venga meno il Presidente, subentra il primo dei non eletti tra i candidati al ruolo di Presidente o, in mancanza, si procederà ad altra votazione in sede assembleare.
Articolo ottavo (Modalità di elezione del Consiglio Direttivo)
1. La convocazione dell’Assemblea dei soci per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo deve essere effettuata con almeno sessanta giorni di anticipo, fatta salva la convocazione della prima Assemblea. In deroga a quanto sopra stabilito, la convocazione della prima Assemblea potrà avvenire con un preavviso ridotto.
2. Ogni socio ordinario può candidarsi alla carica o di Presidente o di consigliere e ciascun socio sostenitore può candidarsi alla carica di consigliere. Non è possibile candidarsi contemporaneamente a più cariche.
3. Le candidature saranno sottoposte al Presidente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione e vengono rese note ai soci almeno trenta giorni prima di tale data. In deroga a quanto sopra specificato le candidature in merito alle prime convocazioni potranno essere presentate con un minor preavviso.
4. Ogni socio ordinario, in regola con il pagamento delle due quote annuale precedenti, può esprimere una preferenza per la carica di Presidente e due preferenze per la carica di consigliere. Nelle medesime modalità ogni socio sostenitore può esprimere una preferenza per la carica di consigliere.
5. Il voto alle cariche di Presidente e Consigliere è segreto.
Articolo nono (Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere)
1. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi, comprese le istituzioni accademiche nazionali, le altre associazioni od organizzazioni straniere.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.
3. Il Presidente uscente acquista il titolo di Presidente Emerito finché mantenga la qualità di socio. Presidente Emerito possono essere anche gli studiosi della materia che si siano distinti per meriti insigni e che siano stati eletti dall’Assemblea dei soci secondo quanto previsto dall’articolo sesto. I Presidenti Emeriti possono partecipare al Consiglio Direttivo in sovrannumero senza diritto di voto.
4. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni, e svolge ogni attività inerente all’ordinaria amministrazione.
5. Il Tesoriere, nell’ambito delle mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote e controlla l’attività contabile dell’Associazione e sottopone al Consiglio Direttivo gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo. Il Presidente può delegare il Tesoriere all’apertura del conto corrente dell’Associazione e all’effettuazione di ogni operazione bancaria.
Articolo decimo (Commissioni)
Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni composte da soci con lo scopo di promuovere e organizzare attività specifiche, relative ad esempio al settore della didattica, ricerca, internazionalizzazione e divulgazione, o a temi particolari.
Articolo undicesimo (Organo di controllo)
1. La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalle vigenti leggi ovvero nel caso in cui se ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso debba essere nominato, l’organo di controllo è monocratico e si compone di un soggetto esterno, eletto dall’Assemblea degli associati e avente i requisiti richiesti a tal fine dalla legge.
3. L’organo di controllo, se nominato, deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo resta in carica tre anni ed è rinominabile.
Articolo dodicesimo (Libri dell’Associazione)
1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l’associazione deve tenere:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’organo di controllo, se nominato.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell’associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.
Articolo tredicesimo (Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal versamento delle quote da parte dei soci ordinari e sostenitori, altresì dalle eventuali erogazioni liberali ricevute, nonché dalla raccolta di eventuali contributi straordinari.
Articolo quattordicesimo (Decadenza dalla qualità di socio)
1. La qualità di socio ordinario e sostenitore viene meno:
a) per recesso;
b) per gravi comportamenti incompatibili con il mantenimento della qualità di socio;
c) per mancato pagamento delle ultime due quote sociali. Preventivamente, tali soci saranno ammoniti a mezzo mail. A fronte del pagamento richiesto saranno reintegrati nella loro qualità di socio. In alternativa, decorsi i trenta giorni dalla predetta comunicazione, i soci inadempienti decadranno da qualsiasi diritto.
Articolo quindicesimo (Scioglimento)
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dall’Assemblea dei soci, il patrimonio dell’Associazione deve essere devoluto ad istituzioni senza scopo di lucro di carattere culturale, di ricerca o caritativo.
