Recentemente, un nuovo decreto legislativo in materia di riforma fiscale ha apportato significative novità nel campo della fiscalità internazionale, interessando in modo particolare i docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.
Il decreto conferma la continuità del regime giuridico stabilito dall’articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero. Pertanto, per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, rimarranno in vigore le vecchie regole.
Sotto questo regime, è possibile beneficiare di un trattamento fiscale agevolato che consente di pagare l’Irpef solo sul 10% del reddito prodotto in Italia. Questo vantaggio è valido per l’anno fiscale in cui si verifica il trasferimento della residenza e per i successivi cinque anni.
Per accedere a questo regime agevolato, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Possedere un titolo di studio universitario o equivalente.
- Aver risieduto all’estero in modo non occasionale.
- Aver svolto attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università.
- Acquisire la residenza fiscale in Italia, mantenendola per l’intero periodo di godimento dell’agevolazione. In caso di trasferimento all’estero, il beneficio viene meno a partire dall’anno fiscale in cui si perde la residenza fiscale in Italia.
Fonte: investireoggi.it, novembre 2023 via Universitas Trends